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NORME INTERNE
REGOLAMENTO INTERNO
NORME PER L’ACCESSO E LA PRATICA SPORTIVA NEL CAMPO DI TIRO CON L’ARCO DELL’ASD ARCIERI TRADIZIONALI
1. L’accesso al campo di tiro con l’arco è riservato esclusivamente ai Soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento di tutte le quote associative e di quella per usufruire dell’area (campo di tiro) con tutte le sue strutture, nonché del certificato medico sportivo non agonistico in corso di validità.
2. L’accesso al campo di tiro avviene attraverso un cancello munito di catena e lucchetto che, per motivi di sicurezza, dovrà essere chiuso dall’ultimo arciere che esce dall’area.
3. Ad ogni socio abilitato all’accesso verrà fornita la chiave del lucchetto del cancello di ingresso al campo di tiro e la tessera personale di riconoscimento dell’Associazione. Le chiavi del lucchetto del cancello di ingresso potranno essere cambiate ogni anno dopo il mese di Ottobre.
4. L’accesso al campo di tiro con il proprio veicolo deve avvenire a passo d’uomo evitando di sollevare polvere e provocare rumori molesti, parcheggiando solo nell’apposita area riservata delimitata da una paleria con corda o da alberi.
5. All’ingresso del Campo vi è l’area dedicata alla scuola di tiro. In quest’area gli arcieri potranno unicamente provare le frecce per la messa a punto dell’arco e comunque quando non vi sono Corsi in atto.
6. Il Campo di tiro vero e proprio è stato suddiviso in “piazzole”.
7. La prima piazzola è dedicata al tiro ludico agli oggetti diversi dalle sagome.
8. Per ciascuna piazzola successiva, vi sono sagome bidimensionali ed almeno una sagoma tridimensionale (3D). Gli arcieri sono tenuti a non tirare più di tre frecce sullo stesso bersaglio 3D e sono invitati a spostarsi nelle piazzole successive, in modo da effettuare un giro del campo completo. Complessivamente in una sessione di allenamento (ovvero mattina o pomeriggio) si consiglio di non tirare più di 6 frecce sullo stesso bersaglio 3D, equivalente a 2 giri completi di campo.
9. Non si devono lasciare in giro immondizie di alcun genere che dovranno essere portate via personalmente o gettate negli appositi contenitori, qualora presenti.
10. Gli ospiti degli associati, per motivi di sicurezza, dovranno rimanere nella zona dedicata, antecedente alla linea di tiro, evitando schiamazzi che possono disturbare i tiratori.
11. L’Associato, per non arrecare disturbo agli altri Arcieri presenti sul campo, deve rigorosamente tenere l’animale di compagnia presso di sé, assumendosene ogni responsabilità.
12. Gli ospiti degli Associati possono fare dei tiri di prova solo se accompagnati dal Socio che li ha invitati che si assumerà in prima persona ogni responsabilità civile e penale sul loro comportamento, sollevando l’Associazione da qualsiasi responsabilità nei confronti dei terzi non soci. La presente norma è motivata dalla pratica impossibilità di controllare ogni possibile accesso al campo di tiro che non è istituzionalmente sorvegliato. In ogni caso lo stesso ospite non potrà essere invitato ad effettuare dei tiri di prova per più di tre giornate l’anno, a prescindere da chi sia il Socio che lo invita a farlo.
13. Per gli Associati minorenni, l’accesso al campo di tiro e la pratica dello stesso sono subordinati alla presenza costante di un genitore o di chi ne fa le veci.
14. L’Arciere, sul campo di tiro, deve essere vestito in modo decoroso e fornire agli spettatori esempio di comportamento esemplare.
15. Tutte le strutture esistenti nel campo di tiro sono ad uso esclusivo dei soci dell’Associazione, in regola con il pagamento di tutte le quote (art. 1) ed il loro mantenimento è affidato alla buona educazione degli stessi soci.
16. Eventuali proposte migliorative dell’assetto del campo di tiro vanno discusse con il Responsabile del Campo di Tiro che dopo averle vagliate le sottoporrà al Consiglio Direttivo per definitiva approvazione.
NORME COMPORTAMENTALI CHE L’ARCIERE DEVE DELL’ASD “ARCIERI TRADIZIONALI” DEVE TENERE SULLA LINEA DI TIRO
1. Non bere alcolici durante la pratica del tiro, l’alcol peggiora la percezione del pericolo e rende pericolosi.
2. Caricare personalmente il proprio Arco.
3. L’Arco è un’arma, considerarlo come un giocattolo porta ad una pericolosa gestione dello strumento.
4. Non affidare mai l’Arco a una persona se non si è sicuri che la stessa ne conosca il corretto maneggio.
5. Non lasciare mai l’Arco con relative frecce alla portata di bambini.
6. Non usare e/o maneggiare l’arco di un altro arciere se non espressamente invitati o autorizzati a farlo.
7. L’Arco carico non deve mai essere rivolto verso un’altra persona, né per gioco né per distrazione.
8. Tirare con l’Arco esclusivamente dalla linea di tiro dedicata verso i bersagli preposti.
9. Si consiglia, per maggiore sicurezza, di lasciare una linea di tiro libera tra la propria piazzola e quella di un altro Arciere.
10. I tiri devono essere sospesi qualora si prenda atto che la zona di prato dietro i bersagli è frequentata.
11. Tendere l’Arco solo sulla linea di tiro verificando di non essere alle spalle degli altri Arcieri.
12. La trazione dell’arco durante il tiro deve avvenire rigorosamente dal basso verso l’alto in modo che l’eventuale scocco accidentale non provochi una traiettoria incontrollata e pericolosa della freccia.
13. Le frecce devono essere contrassegnate con il nome dell’Arciere associato.
14. Tirare solo frecce perfette (devono essere dritte e non presentare componenti difettosi).
15. Tirare solo se si è consapevoli di dove la freccia potrà finire, ricordandosi che la freccia può rimbalzare.
16. La raccolta delle frecce dovrà avvenire solo dopo essersi assicurati che tutti gli Arcieri presenti sulla piazzola abbiano finito di tirare e comunque rispettando le regole di sicurezza, controllando il tiro degli arcieri nelle piazzole limitrofe.
17. Prima di estrarre una freccia dal bersaglio accertarsi che dietro di essa non vi siano altre persone.
18. Uscire dalla linea di tiro sempre con le frecce riposte nella faretra.
19. Il tiro con le lame da caccia dovrà essere praticato esclusivamente su un battifreccia dedicato qualora presente.
L’osservanza delle norme sopra riportate è fondamentale per lo svolgimento sereno e sicuro del tiro con l’arco. L’inottemperanza delle stesse, in relazione alla loro gravità, può provocare sanzioni fino all’esclusione dall’Associazione. (Statuto art.9 e Regolamento Generale art.10)
REGOLAMENTO GENERALE
Regolamento Generale ASD “Arcieri Tradizionali”
Art.01 – Scopi
L’Associazione ha lo scopo primario di promuovere e tutelare l’immagine e la pratica del tiro con l’arco in tutte le sue forme ludiche, agonistiche e culturali. L’Associazione è apolitica, aconfessionale e non persegue scopo di lucro. Il presente Regolamento Generale integra le norme statutarie dell’Associazione offrendone una chiave interpretativa e offrendo una migliore specificazione, ove necessario.
Art.02 – Affiliazioni
L’Associazione è affiliata alla FIARC (Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna), alla UISP (Unione Italiana Sport per tutti), e alla FITARCO di cui ne osserva gli statuti, norme, deliberazioni e disposizioni emanate dai rispettivi Organi Federali. L’Associazione è inoltre iscritta al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (RASD).
Art.03 – Requisiti per diventare Socio
Possono essere Soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi statuari e si impegnino a realizzarli, senza distinzione di nazionalità, sesso ed età. I soci minori sono rappresentati da chi ne detiene la patria potestà.
Art.04 – Procedura per associarsi
La procedura prevede l’inoltro di una domanda scritta al Consiglio Direttivo dell’Associazione con l’impegno formale ad attenersi allo Statuto e all’osservanza dei Regolamenti e delibere interne. Tale richiesta viene presa in esame dal Consiglio Direttivo che si riserva di valutare l’idoneità della persona e, se nulla osta, il richiedente acquisirà ad ogni effetto il titolo di Socio, solo ed esclusivamente dopo aver pagato la quota sociale richiesta relativa all’anno in corso ed aver presentato regolare certificazione medica per la pratica sportiva non agonistica. Tale certificazione può essere rilasciata per legge dal medico di base o da un medico sportivo.
Art.05 – Diritti e doveri del Socio
L’iscrizione all’Associazione dà diritto a partecipare alla vita sociale dell’Associazione, nonché da diritto di voto in Assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Associazione. Il socio contestualmente alla quota associativa annuale può anche versare la quota di iscrizione alla FIARC, alla FITARCO o ad altre Federazioni, come arciere. Il pagamento della quota associativa annuale da diritto all’iscrizione alla UISP come atleta e all’attivazione della polizza assicurativa prevista dalla UISP e visionabile sul sito della UISP. Ulteriore copertura assicurativa viene fornita dall’iscrizione alla FIARC e alla FITARCO. La quota associativa e la quota relativa all’iscrizione alla FIARC o alla FITARCO vanno versate entro il 31 Ottobre di ogni anno ed hanno validità per l’anno solare successivo. Il mancato pagamento del rinnovo della quota Associativa entro il 10 Gennaio di ogni anno fa decadere il Socio da ogni diritto nei confronti dell’Associazione e comporta l’esclusione del socio e la conseguente cancellazione dal Libro Soci. Trascorso un intero anno dall’ultima iscrizione all’Associazione, in caso di successiva iscrizione all’Associazione, il socio si considera a tutti gli effetti come nuovo socio. Il ritardato pagamento della quota di iscrizione alla FIARC o alla FITARCO (successiva al 31 Ottobre) comporta il pagamento di una mora e ulteriori penalità determinate dai Regolamenti FIARC e FITARCO nel caso di rinnovi tardivi. I nuovi Soci sono iscritti al Libro soci dell’Associazione ed alla FIARC e/o FITARCO dopo il perfezionamento delle pratiche a seguito dei pagamenti effettuati e della delibera del Consiglio Direttivo. Le eventuali dimissioni da socio da presentare a norma dell’art.9 dello Statuto non danno luogo a rimborsi delle quote sociali (tesseramento, “Quota Campo” e iscrizioni FIARC, FITARCO, UISP, ecc.) già versate.
Art.06 – Utilizzo del campo di tiro.
La sede operativa dell’Associazione prevede l’utilizzo di un campo di tiro, opportunamente predisposto e mantenuto per la pratica del tiro, sia su sagome 2D/3D che su paglioni con visuali olimpiche. L’utilizzo del Campo di tiro è consentito ai soli Soci dell’associazione ovvero in modo saltuario ad Ospiti dei Soci, i quali si assumono ogni responsabilità civile e penale nei confronti degli Ospiti stessi e degli altri soci che in quel momento si trovano ad utilizzare il Campo di tiro. Per l’utilizzo del Campo di tiro ed il relativo accesso i soci devono essere in regola con il pagamento della quota annuale per il Campo (“Quota Campo”). Il valore di tale quota è determinato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione ogni anno e presentato all’Assemblea per l’approvazione del Rendiconto annuale consuntivo e preventivo. I soci familiari (che abbiano un altro socio della stessa unità familiare di diritto o di fatto) che corrisponde la Quota Campo per intero, possono pagare la metà della Quota Campo. I soci minorenni facenti parte dell’unità familiare (che non abbiano compiuto il 18esimo anno di età) sono esentati dal pagamento della Quota Campo. Nel caso in cui il Socio minore non abbia un familiare iscritto e pagante la Quota Campo, è tenuto al pagamento di metà della Quota Campo nel caso in cui voglia fare pratica presso il Campo di Tiro dell’Associazione. Per poter praticare il tiro con l’arco presso la Sede operativa i Soci debbono possedere un certificato sportivo finalizzato alla pratica sportiva non agonistica del tiro con l’arco. Tale certificato deve essere consegnato al Presidente o al Segretario in originale. In caso di nuove iscrizioni durante l’anno la Quota Campo da pagare sarà calcolata in dodicesimi, arrotondata per difetto (es. iscrizione a metà Aprile prevede il pagamento di 6 mesi di Quota Campo). I soci che per qualsiasi motivo abbiano ritardato oltre il 31 Ottobre di ogni anno il pagamento della Quota Campo sono comunque tenuti al pagamento della quota per intero, qualora rinnovino il tesseramento nel corso dell’anno successivo. Ai soci ritardatari nel pagamento della quota campo verrà inviata una comunicazione di invito al pagamento e di richiamo al rispetto delle norme del Regolamento relative all’utilizzo del campo di tiro. I soci che intendono utilizzare il campo di tiro devono essere in grado (“una semper”) di dimostrare ad un istruttore certificato FIARC o FITARCO la propria idoneità all’uso dell’arco. In caso contrario si rende indispensabile la frequentazione di un corso di tiro per l’apprendimento delle nozioni pratiche e teoriche basilari necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva nelle condizioni di massima sicurezza. Le norme che disciplinano l’accesso e la pratica sportiva presso il campo di tiro sono specificate nel regolamento interno denominato: “Norme per l’accesso e la pratica nel campo di tiro dell’Associazione Sportiva Arcieri Tradizionali”.
Art.07 – Assemblee
Con riferimento agli art. 14,15,16,17,18 dello statuto (“Assemblee”) si specifica che ogni Socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro mediante delega scritta e firmata. Ciascun Socio non può avere più di una delega. I componenti del Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, non possono avere deleghe. Nelle Assemblee ordinarie, relativamente all’approvazione del Rendiconto annuale e l’approvazione del Rendiconto preventivo, i componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente si considerano astenuti.
Art.08 – Elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probi Viri
Ogni quattro anni il Presidente convoca un’assemblea generale dei Soci per procedere al rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probi Viri. Da Statuto (art.18) il presidente nomina un segretario per redigere il verbale dell’Assemblea elettiva. Possono presentarsi come candidati i Soci in regola con il pagamento di tutte le quote che siano iscritti all’Associazione da almeno due anni (incluso l’anno in corso). Chi intende porre la sua candidatura dovrà darne comunicazione al Presidente entro gg.10 prima della data prevista per l’adunanza. Il socio che si candida deve tener presente che all’interno del Consiglio Direttivo le cariche non sono formali ma operative ed ogni membro riveste un ruolo e ha la responsabilità di un lavoro ben preciso. La sua candidatura implica un’assunzione di responsabilità e un impegno costante. L’elezione dei Consiglieri può avvenire per alzata di mano, considerate le deleghe, in modo palese, o su richiesta di almeno il 10% dei soci presenti in Assemblea a scrutinio segreto. In quest’ultimo caso il Presidente ed il Segretario curano la gestione del voto e lo spoglio delle schede. Analogamente per il Collegio dei Probi Viri. Non vi sono limiti al numero di mandati per il Presidente e per i singoli Consiglieri e Probi Viri regolarmente eletti.
Art.09 – Regolamenti interni all’Associazione
I Regolamenti interni e le delibere del Consiglio direttivo vengono affissi nella bacheca del Campo di tiro e vengono registrate sul sito internet dell’Associazione.
Art.10 – Osservanza del Regolamento e provvedimenti disciplinari
Tutti i Soci sono tenuti ad una scrupolosa osservanza di questo regolamento e dei regolamenti interni, così come da art.8,9,10 dello Statuto. Per quanto non esplicitamente descritto valgono quelle norme tacite legate alla convivenza civile ed al decoro sportivo, che devono essere patrimonio di tutti i Soci. Contro ogni negligenza o inosservanza delle regole saranno adottate sanzioni disciplinari adeguate, dall’allontanamento temporaneo all’espulsione. L’organo competente a giudicare le violazioni degli obblighi di cui sopra è il Collegio dei Probi Viri, secondo quanto previsto dallo Statuto. Al socio oggetto di un potenziale provvedimento disciplinare va comunicato preventivamente di quali violazioni viene imputato, dando modo allo stesso di presentare, entro 15 giorni dalla comunicazione, una memoria difensiva scritta da consegnare al Presidente del Collegio dei Probi Viri. Il Collegio dei Probi Viri, ascoltati eventuali testimoni, esamina quindi gli atti e determina il provvedimento disciplinare, ovvero il non luogo a procedere entro 15 giorni dal ricevimento della memoria difensiva del Socio, dandone comunicazione scritta via raccomandata al Socio e pubblicando la delibera nella bacheca del campo di tiro.
Art. 11 – Modifiche al Regolamento Generale
Le modifiche al Regolamento Generale possono essere effettuate dall’Assemblea ordinaria dei soci, con la maggioranza dei due terzi.
STATUTO
STATUTO
Denominazione – Sede – Durata
ART.1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita una associazione priva di personalità giuridica e senza fini di lucro, operante nelle attività sportive dilettantistiche, denominata ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCIERI TRADIZIONALI.
L’associazione ha sede in Roma, nella residenza del Presidente pro tempore.
L’associazione ha durata illimitata.
Essa potrà essere trasferita in qualsiasi momento, con l’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’Ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Scopo – Oggetto
ART.2 – L’associazione ha come oggetto principale l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Al fine di perseguire l’oggetto sociale l’associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) mediante l’affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) e Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e dal CIP.
In particolare l’associazione praticherà la disciplina del Tiro con l’arco e le discipline sportive collegate.
L’associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.
Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l’associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall’oggetto sociale.
L’associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni.
A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano;
- Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
- Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell’associazione;
L’associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio.
È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 8 del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni.
Art.3 – Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l’associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.
Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest’ultimo.
L’associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 D. Lgs. 39/2021.
L’associazione tramite l’affiliazione chiederà l’iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l’ordinamento attribuisce a tale qualifica.
Soci
ART.4 – L’associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi.
Possono essere soci tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
ART.5 – Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.
I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la potestà genitoriale.
La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del consiglio direttivo.
La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.
ART. 6 – L’associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell’esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.
Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, etc.
I soci hanno diritto a:
- Partecipare alla vita associativa;
- Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l’ordine del giorno.
- Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.
- In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall’esercente la potestà genitoriale.
- Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;
- Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell’associazione;
- Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.
- I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell’assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all’assemblea né esercitare il diritto di voto.
ART. 7– Il Consiglio Direttivo può deliberare una quota di iscrizione che il socio dovrà versare al momento dell’ammissione.
Il Consiglio Direttivo inoltre delibera l’entità della quota associativa annuale finalizzata a sostenere le attività associative.
Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.
Recesso – Esclusione
ART. 8 – La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
ART. 9 – Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, e sono operanti con effetto immediato.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
- a. Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
- b. Che si renda moroso nel versamento delle quote sociali;
- c. Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- d. Che osservi un comportamento verso gli altri soci e nei confronti di altre persone fisiche, associazioni o strutture con le quali l’Associazione intrattiene rapporti non improntate all’assoluta correttezza, buona fede o che non salvaguardi la sicurezza ed incolumità propria ed altrui;
- e. Che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione, agli altri soci, o ad eventuali altre persone fisiche, associazioni o strutture con le quali l’Associazione intrattiene rapporti.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
ART. 10 – Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, o PEC o posta elettronica, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’art. 9.
Fondo Comune Esercizio Sociale
ART. 11 – Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ART. 12 – L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli associati.
Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Organi dell’Associazione
ART. 13 – Sono organi dell’Associazione:
- a. L’Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Collegio dei Probiviri
Assemblee
ART. 14 – L’assemblea dei soci è l’organo sovrano e rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso pubblicato sul sito web dell’Associazione e, se necessario, con comunicazione a ciascun associato a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o con qualsiasi altro mezzo idoneo a provare l’avvenuta comunicazione.
Tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione e deve essere emesso almeno dieci giorni prima dell’adunanza.
ART. 15 – L’assemblea ordinaria.
- a. Approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. Elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- c. Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
Essa ha luogo almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano necessario o se ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. L’assemblea è convocata dal Presidente.
È fatto obbligo al Consiglio Direttivo di operare affinché siano attivati tutti i mezzi necessari alla pubblicità, alla convocazione ed allo svolgimento dell’assemblea.
ART. 16 – L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
ART. 17 – In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto. È ammesso il voto per delega: ogni socio avente diritto al voto può detenere fino a un massimo di una delega; il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo non possono detenere deleghe.
In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci maggiorenni secondo il principio del voto singolo. I soci minorenni esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la potestà genitoriale.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio dell’Associazione e per la modifica dello statuto: in questi casi occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei componenti l’assemblea.
ART. 18 – L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario dell’assemblea è fatta da colui che la presiede.
Consiglio Direttivo
ART. 19– Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri scelti fra i soci, comunque in numero dispari.
I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni.
Per essere eletti Consiglieri è necessario essere Soci dell’associazione da almeno due anni.
Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.
Il Consiglio eletto dall’assemblea si riunisce prima possibile e comunque entro 15 giorni dall’elezione, convocato e presieduto nella prima seduta dal Consigliere più anziano di età, per la nomina del Presidente e delle altre cariche associative, e per le altre eventuali nomine e adempimenti statutari.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure dai membri del Direttivo quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 di essi.
La convocazione è inoltrata almeno cinque giorni prima della adunanza a mezzo lettera da spedire o consegnare, o posta elettronica, o a mezzo fax nei casi di urgenza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Le sedute del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con l’ausilio di mezzi telematici e/o informatici (teleconferenza, videoconferenza e simili).
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione.
In particolare, il Consiglio deve:
- a. Curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b. Redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario annuale;
- c. Compilare i regolamenti interni;
- d. Deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
- e. Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
- f. Compiere ogni altro atto necessario per l’associazione rimesso alla sua competenza dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.
È fatto divieto ai consiglieri, nella loro qualità di amministratori, di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva, disciplina associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. È inoltre richiesto per poter ricoprire la carica di consigliere non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non essere stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
ART. 20 – Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione cooptando i primi tra i non eletti, i quali rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; in mancanza di non eletti disponibili, il Consiglio può cooptare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. A tale fine il Consiglio in essere deve provvedere entro 30 giorni alla convocazione di un’Assemblea elettiva per la nomina del nuovo Consiglio.
Presidente
ART. 21 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione.
Al Presidente è attribuito il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione; in particolare può operare autonomamente l’apertura, chiusura e utilizzo di conti, depositi o altri strumenti bancari e finanziari.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Collegio dei Probiviri
ART. 22 – Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall’assemblea dei soci contestualmente al Consiglio Direttivo ed è composto da tre membri scelti tra i soci; i componenti del Collegio restano in carica quattro anni. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Collegio dei Probiviri decadano dall’incarico, il Collegio procede all’integrazione con le stesse modalità previste dall’art. 20 per il Consiglio Direttivo. I componenti del Collegio eleggono, nella prima seduta, il Presidente ed il Segretario.
Al Collegio dei Probiviri sono demandate le seguenti funzioni:
- a) esercitare l’alta vigilanza per il rispetto da parte degli organi dell’associazione delle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti;
- b) intervenire per l’amichevole composizione delle divergenze che comunque sorgessero nell’associazione, senza pregiudizio per l’esercizio della potestà disciplinare;
- c) esprimere pareri sulle questioni ad esse sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- d) decide sulle eventuali contestazioni dei soci sottoposti ad esclusione o decadenza a norma dell’art. 9;
- e) convocare l’assemblea dei soci in caso di inerzia da parte degli organi dell’associazione.
Il Collegio dei Probiviri è convocato almeno dieci giorni prima della data della riunione dal suo Presidente con apposito invito contenente l’ordine del giorno da trattare; in assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano d’età. Le sedute sono valide solamente se risulta presente la maggioranza dei componenti. Delle delibere adottate e dei pareri emessi viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale.
Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei voti ed a scrutinio palese, a meno che il Presidente richieda lo scrutinio segreto: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
ART. 23 – Clausola compromissoria – Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza del Collegio dei probiviri che assumerà le funzioni di collegio arbitrale.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L’arbitrato avrà sede presso i locali dell’associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
Prestazioni di Lavoro e Volontari
Art. 24 – L’associazione potrà avvalersi per l’espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D. Lgs. 36/2021 e successive modificazioni, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
ART. 25 – Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale o presso la residenza del Segretario del Consiglio, devono essere messi a disposizione dei soci che lo richiedano per la consultazione.
Regolamenti
ART. 26 – I regolamenti associativi sono conformi ai contenuti del presente Statuto e delle norme sportive. Essi disciplinano gli aspetti economici, organizzativi, operativi e logistici delle attività dell’associazione.
Scioglimento
ART. 27 – Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti l’assemblea.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Associazioni Sportive Dilettantistiche o a Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.
Norma finale
ART. 28 – Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte dell’Assemblea ed abroga e sostituisce il precedente Statuto. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, ed in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti degli Organismi ai quali l’Associazione.

